Art. 16.
(Presentazione della dichiarazione dei redditi).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso previsto dal presente comma, i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi».